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Legge sulla droga

Nuova legge

Secondo la nuova legge sulla droga le sostanze stupefacenti e psicotrope sono classificate in due tabelle. La prima tabella contiene le sostanze stupefacenti di tipo naturale e chimico (oppio e derivati, coca, amfetaminiche, allucinogeni e cannabis), la seconda tabella i medicinali che possono avere effetti stupefacenti.
La legge prevede in quali casi le sostanze stupefacenti possono essere usate, dagli enti pubblici e privati autorizzati, per scopi medicinali e di ricerca, ne disciplina la produzione, l’importazione, il consumo, la prescrizione medica, i controlli, e prevede responsabilità e sanzioni per coloro che violano queste norme.
Al di fuori di queste norme, l’uso e il consumo delle sostanze stupefacenti è sempre sanzionato.

Produzione e distribuzione di sostanze stupefacenti

Chiunque coltiva, produce, distribuisce le sostanze stupefacenti senza autorizzazioni è punito con la reclusione da 6 a 20 anni e l’ammenda da 26mila a 260mila euro.

Detenzione di sostanze stupefacenti

La legge attribuisce ai Ministri degli Interni e della Salute il compito di elaborare una tabella che contenga una soglia minima quantitativa per ciascuna sostanza, al di sotto della quale la detenzione della sostanza stupefacente è punita soltanto amministrativamente. Al di sopra della soglia la sanzione è amministrativa e penale.
Chiunque detiene sostanze della tabella I e alcune della tabella II in quantità superiore alla soglia o destinate a terzi è punito con la reclusione da 6 a 22 anni e l’ammenda da 26mila a 300mila euro. La pena è ridotta da un terzo alla metà per le altre sostanze della tabella II.
Se le violazioni sono di lieve entità la reclusione è da 1 a 6 anni e l’ammenda è da 3mila a 26mila euro. In questo caso il giudice può commutare la pena in un lavoro di pubblica utilità di durata uguale alla pena, nelle strutture e centri di volontariato previsti dalla legge. Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi per chi aiuta la giustizia.
Chiunque detiene sostanze stupefacenti in quantità inferiore alla soglia, è sottoposto, per almeno un mese e non più di un anno alla sospensione della patente, o del porto d’armi, o al divieto di conseguirlo, o alla sospensione del permesso di soggiorno, o del passaporto. E’ il prefetto a decidere queste sanzioni e può invitare l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo (che non è alternativo alle sanzioni). Se c’è pericolo per la sicurezza pubblica o l’interessato ha altre condanne, anche non definitive, contro la persona o il patrimonio, può essere sottoposto, per al massimo due anni, all’obbligo di presentarsi alla Polizia due volte a settimana, o all’obbligo di rientro a casa, o al divieto di frequentare certi locali pubblici, di allontanarsi dal comune di residenza, di guidare qualsiasi veicolo a motore. In caso di pericolosità sociale lo straniero condannato può essere espulso dallo Stato.
Chiunque adibisce un locale pubblico alla distribuzione di sostanze stupefancenti o consente che tale distribuzione avvenga è punito con la reclusione da 1 a 10 anni e l’ammenda da 3mila a 26mila euro. Il prefetto o il Ministro della Salute possono disporre la chiusura dell’esercizio.

Vecchia legge

La vecchia legge classificava le sostanze stupefacenti in 6 tabelle. Le tabelle I e II contenevano sostanze naturali e chimiche, le tabelle III e IV i medicinali. La tabella V conteneva le preparazioni di sostanze stupefacenti che, per quantità, qualità e modalità d’uso, non presentavano, secondo gli estensori della legge, rischi di abuso. Il consumo delle sostanze contenute in questa tabella non era sanzionato. Questa era la distinzione tra “droghe pesanti” e “droghe leggere”.
La nuova legge sulla droga non contiene alcuna tabella di sostanze stupefacenti il cui consumo o detenzione non sia sanzionato. La soglia minima stabilisce soltanto il diverso tipo di sanzione: solo amministrativa o anche penale.
La vecchia legge non prevedeva un ruolo altrettanto importante al recupero in comunità e ai lavori di utilità sociale, a cui la nuova legge dedica ampio risalto.

Documenti estratti dalla legge

Tabelle delle sostanze stupefacenti. Confronto tra nuovo e vecchio testo

1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), punto 2.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;

b) nella tabella II devono essere indicati:

nella sezione A

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all’allegato III bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

nella sezione B

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

nella sezione C

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

nella sezione D

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali contenenti tramadolo;

4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

nella sezione E

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezione D.

2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarlo.

Vecchio testo

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

1 Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

Criteri per la formazione delle Tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

a) nella tabella I devono essere indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera

b) nella tabella II devono essere indicate:

1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

c) nella tabella III devono essere indicate:

1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;

d) nella tabella IV devono essere indicate:

1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo.

Pene e sanzioni

1. Sono vietati l’uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell’azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui all’art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5. bis Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’art. 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell’albo di cui all’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il Giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’art. 666 del c.p.p., tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l’invito di cui al comma 2.

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’art. 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all’albo di cui al successivo art. 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’emanazione dell’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.

7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell’art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

- divieto di frequentare determinati locali pubblici;

- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

- divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'art. 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.

Locali pubblici

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso art. 14.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato, previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo la disciplina dettata dall'articolo 203 c.p.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 1 bis, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. L'espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.