| Legge
sulla droga
Nuova legge
Secondo la nuova legge sulla droga
le sostanze stupefacenti e psicotrope sono classificate in due tabelle.
La prima tabella contiene le sostanze stupefacenti di tipo naturale
e chimico (oppio e derivati, coca, amfetaminiche, allucinogeni e
cannabis), la seconda tabella i medicinali che possono avere effetti
stupefacenti.
La legge prevede in quali casi le sostanze
stupefacenti possono essere usate, dagli enti pubblici e privati
autorizzati, per scopi medicinali e di ricerca, ne disciplina la
produzione, l’importazione, il consumo, la prescrizione medica,
i controlli, e prevede responsabilità e sanzioni per coloro
che violano queste norme.
Al di fuori di queste norme, l’uso e
il consumo delle sostanze stupefacenti è sempre sanzionato.
Produzione e distribuzione di
sostanze stupefacenti
Chiunque coltiva, produce, distribuisce
le sostanze stupefacenti senza autorizzazioni è punito con
la reclusione da 6 a 20 anni e l’ammenda da 26mila a 260mila
euro.
Detenzione di sostanze stupefacenti
La legge attribuisce ai Ministri
degli Interni e della Salute il compito di elaborare una tabella
che contenga una soglia minima quantitativa per ciascuna sostanza,
al di sotto della quale la detenzione della sostanza stupefacente
è punita soltanto amministrativamente. Al di sopra della
soglia la sanzione è amministrativa e penale.
Chiunque detiene sostanze della tabella I
e alcune della tabella II in quantità superiore alla soglia
o destinate a terzi è punito con la reclusione da 6 a 22
anni e l’ammenda da 26mila a 300mila euro. La pena è
ridotta da un terzo alla metà per le altre sostanze della
tabella II.
Se le violazioni sono di lieve entità
la reclusione è da 1 a 6 anni e l’ammenda è
da 3mila a 26mila euro. In questo caso il giudice può commutare
la pena in un lavoro di pubblica utilità di durata uguale
alla pena, nelle strutture e centri di volontariato previsti dalla
legge. Le pene sono diminuite da un terzo a due terzi per chi aiuta
la giustizia.
Chiunque detiene sostanze stupefacenti in
quantità inferiore alla soglia, è sottoposto, per
almeno un mese e non più di un anno alla sospensione della
patente, o del porto d’armi, o al divieto di conseguirlo,
o alla sospensione del permesso di soggiorno, o del passaporto.
E’ il prefetto a decidere queste sanzioni e può invitare
l’interessato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo
(che non è alternativo alle sanzioni). Se c’è
pericolo per la sicurezza pubblica o l’interessato ha altre
condanne, anche non definitive, contro la persona o il patrimonio,
può essere sottoposto, per al massimo due anni, all’obbligo
di presentarsi alla Polizia due volte a settimana, o all’obbligo
di rientro a casa, o al divieto di frequentare certi locali pubblici,
di allontanarsi dal comune di residenza, di guidare qualsiasi veicolo
a motore. In caso di pericolosità sociale lo straniero condannato
può essere espulso dallo Stato.
Chiunque adibisce un locale pubblico alla
distribuzione di sostanze stupefancenti o consente che tale distribuzione
avvenga è punito con la reclusione da 1 a 10 anni e l’ammenda
da 3mila a 26mila euro. Il prefetto o il Ministro della Salute possono
disporre la chiusura dell’esercizio.
Vecchia legge
La vecchia legge classificava le
sostanze stupefacenti in 6 tabelle. Le tabelle I e II contenevano
sostanze naturali e chimiche, le tabelle III e IV i medicinali.
La tabella V conteneva le preparazioni di sostanze stupefacenti
che, per quantità, qualità e modalità d’uso,
non presentavano, secondo gli estensori della legge, rischi di abuso.
Il consumo delle sostanze contenute in questa tabella non era sanzionato.
Questa era la distinzione tra “droghe pesanti” e “droghe
leggere”.
La nuova legge sulla droga non contiene alcuna
tabella di sostanze stupefacenti il cui consumo o detenzione non
sia sanzionato. La soglia minima stabilisce soltanto il diverso
tipo di sanzione: solo amministrativa o anche penale.
La vecchia legge non prevedeva un ruolo altrettanto
importante al recupero in comunità e ai lavori di utilità
sociale, a cui la nuova legge dedica ampio risalto.
Documenti estratti dalla
legge
Tabelle delle sostanze stupefacenti.
Confronto tra nuovo e vecchio testo
1. Le sostanze stupefacenti e le
sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del
Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai
criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente
testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto
il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità
di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), punto 2.
2. Le tabelle di cui al comma 1
devono contenere l'elenco delle sostanze stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, nonché dei medicinali indicati nelle convenzioni
e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente
anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi
ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
4. Il decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella
successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministero della salute, sentiti
il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ed
in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto
l’esclusione da una o più misure di controllo di quei
medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione
qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da
quello cui sono destinate.
1. La inclusione delle sostanze
stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo
13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere
indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili
dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica
di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che
siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro
sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi
ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili;
le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico
ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca
effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati
triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti
da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali,
le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi
riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi
attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali
e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica
che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema
nervoso centrale.
Le sostanze e le piante cui alla
presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo
unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio
o miscela;
b) nella tabella II devono essere
indicati:
nella sezione A
1) i medicinali contenenti le sostanze
analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato
III bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze
di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole
capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe,
nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi
assimilabili ed i medicinali che li contengono;
nella sezione B
1) i medicinali che contengono sostanze
di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di
intensità e gravità minori di quelli prodotti dai
medicinali elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica
e i barbiturici con breve durata d’azione;
3) le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;
nella sezione C
1) le composizioni medicinali contenenti
le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione
con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
nella sezione D
1) le composizioni medicinali contenenti
le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione
con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa
e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano
rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina
delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.
2) le composizioni medicinali ad
uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali contenenti
tramadolo;
4) le composizioni medicinali per
uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con
altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali
dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo
0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni
medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero
dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
nella sezione E
1) le composizioni medicinali contenenti
le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione
ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole
o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo
a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore
a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II,
sezione D.
2. Nelle tabelle sono compresi,
ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri,
gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri
ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono
essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi
nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle
sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome
chimico, la denominazione comune italiana o l’acronimo, se
esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della
applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza
sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate,
purché idonea ad identificarlo.
Vecchio testo
Tabelle delle sostanze soggette
a controllo
1 Le sostanze stupefacenti o psicotrope
sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità
sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo
14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore
di sanità.
2. Le tabelle di cui al comma 1
devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati
nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate
tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni
e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
3. Le variazioni sono apportate
con le stesse modalità indicate dal comma 1.
4. Il decreto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella
successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministro della sanità
con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per
l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni
internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope,
l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni
che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Criteri per la formazione delle
Tabelle
1. La inclusione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve
essere effettuata in base ai criteri seguenti:
a) nella tabella I devono essere
indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui
possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili
dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica
da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica
di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che
siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi
per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi
ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili;
le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica
degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo anfetaminico
ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca
effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di
determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di
ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati
triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che
abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni
sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli e i loro
analoghi;
7) ogni altra sostanza naturale
o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni
sensoriali;
8) le preparazioni contenenti le
sostanze di cui alla presente lettera
b) nella tabella II devono essere
indicate:
1) la cannabis indica, i prodotti
da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi
che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della
tabella I;
2) le preparazioni contenenti le
sostanze di cui al numero 1);
c) nella tabella III devono essere
indicate:
1) le sostanze di tipo barbiturico
che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica
o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo
ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga
durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve
durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte
le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi
indicati;
2) le preparazioni contenenti le
sostanze di cui al n. 1;
d) nella tabella IV devono essere
indicate:
1) le sostanze di corrente impiego
terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità
e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate
nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze
di cui al numero 1);
e) nella tabella V devono essere
indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle
di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni,
per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità
del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano
assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte
della loro composizione;
f) nella tabella VI devono essere
indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante
che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità
di farmacodipendenza.
2. Nelle tabelle debbono essere
compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti
gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli
isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi
in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati
inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle
debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale
e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed
usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto
di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della
applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata
una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto
purché sia idonea ad identificarlo.
Pene e sanzioni
1. Sono vietati l’uso e qualunque
impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati
secondo le norme del presente testo unico.
2. È consentito l'uso terapeutico
di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le
necessità di cura in relazione alle particolari condizioni
patologiche del soggetto.
Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione
di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,
vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,
trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito,
consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope
di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito
con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000
a euro 260.000.
1 bis. Con le medesime pene è
punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque
illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata
nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per
modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo,
al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell’azione,
appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente
individuale;
b) medicinali contenenti sostanze
stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezione
A, che eccedono il quantitativo prescritto.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione
di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze indicate nel comma 1, è
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da
euro 26.000 a euro 300.000.
2 bis. Le pene del comma precedente
si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione
delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie
1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili
nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle
sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo
14.
3. Le stesse pene si applicano a
chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze
psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al
comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui
all’art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art.
17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla
metà.
5. Quando, per i mezzi, per la modalità
o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve
entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei
a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5. bis Nell’ipotesi di cui
al comma 5, limitatamente ai reati di cui all’art. 73, comma
1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze
stupefacenti e di sostanze psicotrope, il giudice, con la sentenza
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della
pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie,
quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.
54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità
ivi previste. In deroga a quanto disposto dall’art. 54 del
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità
ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell’albo
di cui all’art. 116, previo consenso delle stesse. In caso
di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’art.
54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico
ministero o d’ufficio, il Giudice che procede, o quello dell’esecuzione,
con le formalità di cui all’art. 666 del c.p.p., tenuto
conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della
violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino
della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è
ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena
per non più di due volte.
6. Se il fatto è commesso
da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è
aumentata.
7. Le pene previste dai commi da
1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera
per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia
o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti
per la commissione dei delitti.
Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque illecitamente importa,
esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene
sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi
di cui all’art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni
B e C, fuori delle condizioni di cui all’art. 72, comma 2,
è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non
superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni
amministrative:
a) sospensione della patente di
guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di
porto d’armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e
di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno
per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
Il prefetto competente per territorio
in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell’interessato
e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è
stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente
comma e formula l’invito di cui al comma 2.
2. L’interessato, inoltre,
ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’art. 122 o ad
altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione
alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico
per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione
al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata
iscritta all’albo di cui al successivo art. 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma
1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata,
se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni,
con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate
effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove al momento dell’accertamento
l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità
di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì
all’immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti
di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo
a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo
stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art.
214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.
4. Entro il termine di quaranta
giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui
l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’art.
18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza
motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all’emanazione
dell’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento
il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi
a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e
la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito
di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è
assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione
al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui
al comma 1. Avverso l’ordinanza con la quale il prefetto ritiene
fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata, può
essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla
notifica all’interessato, al giudice di pace, e nel caso di
minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio
in relazione al luogo come determinato al comma 1.
5. Se l’interessato è
persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non
contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori
o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze
di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma
2.
6. Degli accertamenti e degli atti
di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto
ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente e nel successivo articolo.
7. L’interessato può
chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui
al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona.
Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato
può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative
alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al
comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli
organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente
per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma
1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso
di soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto
irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito
di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato,
può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni
dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di
minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione
al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è
contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali
e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina
legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture
delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base
da individuarsi con decreto del Ministero della salute.
11. Si applicano, in quanto compatibili,
le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell’art.
62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Provvedimenti a tutela della sicurezza
pubblica
1. Qualora in relazione alle modalità
od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'art.
75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato
che risulti già condannato, anche non definitivamente, per
reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle
disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione
delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o
destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può
essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad
una o più delle seguenti misure:
- obbligo di presentarsi almeno
due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di
Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente;
- obbligo di rientrare nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata
ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di frequentare determinati
locali pubblici;
- divieto di allontanarsi dal comune
di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio
o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata
ed uscita dagli istituti scolastici;
- divieto di condurre qualsiasi
veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del
decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni
di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni
di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo
comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà
di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato
entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente
per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato.
Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente,
dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dei l'interessato,
sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice
di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni
che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere
altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino
aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In
tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare
l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso
per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non
ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti
di cui all’articolo 75, adottato quando l'interessato risulta
essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma
2 dell'art. 75, è comunicato al questore e al giudice ai
fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi
dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.
5. Della sottoposizione con esito
positivo al programma è data comunicazione al questore in
relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.
6. Il contravventore anche solo
ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è
punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l’interessato sia
minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4
è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione
al luogo di residenza o domicilio.
Locali pubblici
1. Chiunque adibisce o consente
che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi
specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di
sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito,
per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con
la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze
e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste
dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali
compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso art.
14.
6. La chiusura del pubblico esercizio
può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto
territorialmente competente o dal Ministero della salute, quando
l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento,
per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le
disposizioni dell'autorità giudiziaria.
1. Lo straniero condannato per uno
dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3,
a pena espiata deve essere espulso dallo Stato, previo accertamento
in concreto della sua pericolosità sociale, secondo la disciplina
dettata dall'articolo 203 c.p.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione
dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero
condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo
unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza
di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento
ai delitti previsti dai commi 1, 1 bis, 2 e 5 dell'articolo 73,
il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla
frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria procedente. L'espulsione è eseguita secondo le
modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286.
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